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[1]Nei casi indicati nei due articoli precedenti l'obbligo della manutenzione ordinaria e' a carico dei Comuni.
[2]Resta fermo per i Comuni l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria se tale obbligo risulta da espresse pattuizioni contrattuali presentemente in vigore.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
