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[1]Fermo il disposto degli articoli 104 e 320 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, qualora i Comuni omettano di pagare la pigione per i locali di proprieta' demaniale o privata destinati a carceri mandamentali, puo' essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze che l'ammontare della pigione sia trattenuto sul contributo indicato nell'art. 13 per essere versato al patrimonio dello Stato, con imputazione al capitolo relativo alle entrate patrimoniali, ove trattisi di locali demaniali, o pagato, negli altri casi, direttamente al locatore.
[2]Contro tale decreto non e' ammesso reclamo ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
