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[1]Dal 1° gennaio 1941-XIX, i mobili che arredano le carceri mandamentali conservano la loro speciale destinazione e rimangono di proprieta' dello Stato. Dei mobili stessi sara' fatto l'inventario dalla locale pretura entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
[2]Saranno del pari inscritti nell'inventario gli altri mobili ed oggetti d'arredamento che saranno forniti alle carceri mandamentali posteriormente alla data suddetta.
[3]Per l'assunzione in carico e per l'amministrazione dei beni mobili indicati nel presente articolo saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e 34 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827; i beni mobili divenuti inservibili saranno messi a disposizione del Provveditorato Generale dello Stato ai sensi degli articoli 35 del regolamento suindicato e 41 del regolamento sui servizi del Provveditorato medesimo, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
