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Il Ministero di grazia e giustizia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha facolta' di trasferire in altre carceri mandamentali i custodi che risultano in eccedenza rispetto all'organico previsto nella tabella C. Qualora non accettino la nuova destinazione, i detti custodi sono licenziati.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art25 · fonte del testo