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Il Ministero di grazia e giustizia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ha facolta' di trasferire in altre carceri mandamentali i custodi che risultano in eccedenza rispetto all'organico previsto nella tabella C. Qualora non accettino la nuova destinazione, i detti custodi sono licenziati.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
