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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, sono abrogati: il n. 2 dell'art. 2 del Testo Unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e, per quanto riguarda le carceri mandamentali, i capoversi dell'art. 331 dello stesso Testo Unico nonche' il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1608, salvi i rimborsi, in conformita' delle norme vigenti, delle spese anticipate dai Comuni fino al 1° gennaio 1941-XIX.

[2]Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Calatafimi, addi' 29 novembre 1941-XX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art27 · fonte del testo