Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato

Art. 13 — Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche e del protocollo; vigila alla perfetta tenuta dell'archivio di sezione: svolge compiti di carattere contabile, statistico; ha i contatti con il pubblico e puo' essere destinate ad altre mansioni, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art13 · fonte su Normattiva