La Commissione esaminatrice dispone di venti punti per ciascuna prova. Non e' ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella, prova pratica. I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parita' di merito.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art39 · fonte su Normattiva