Fino al termine delle operazioni di inquadramento del personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e SS, gli impiegati dell'attuale carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario principale di sezione, possono essere nominati membri D segretari di Commissioni giudicatrici e di altri organi in luogo degli impiegati della carriera direttiva, nel casi in cui la legge stessa prevede la partecipazione di questi ultimi.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art61 · fonte su Normattiva