Art. 61 — Composizione degli organi
Fino al termine delle operazioni di inquadramento del personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e SS, gli impiegati dell'attuale carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario principale di sezione, possono essere nominati membri D segretari di Commissioni giudicatrici e di altri organi in luogo degli impiegati della carriera direttiva, nel casi in cui la legge stessa prevede la partecipazione di questi ultimi.
Testo vigente dal 20 aprile 1964
