I dipendenti cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta', e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art60 · fonte su Normattiva