Art. 11 — Composizione delle Commissioni giudicatrici
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione a posti di aiuto ricercatore e' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatore vesuviano, che la presiede, e di quattro membri scelti dal Ministro fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini. La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ricercatore capo e' nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, di due membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di due scelti dal Ministro stesso fra i professori di ruolo e fuori ruolo indicati nel primo comma. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art11 · fonte del testo