Art. 21 — Inquadramento del personale scientifico degli Osservatori astronomici
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 558 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nella prima attuazione della presente legge i primi astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di primo astronomo, di cui al ruolo stabilito con la tabella A annessa alla presente legge, nell'ordine e con l'anzianita' maturata nella qualifica di appartenenza. Qualora l'anzianita' maturata nella qualifica sia tale da consentire il conferimento della qualifica di astronomo capo, l'inquadramento in questa ultima qualifica e' disposto con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge. Gli astronomi sono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica di astronomo, di cui al ruolo stabilito con la suindicata tabella, nell'ordine e con l'anzianita' maturata nella qualifica di appartenenza. Effettuato l'inquadramento, di cui al precedente comma, nella anzidetta qualifica di astronomo sono altresi' inquadrati, nell'ordine e con decorrenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli astronomi aggiunti e gli aiuti che abbiano conseguito la stabilita' nel ruolo. Gli aiuti che non hanno conseguito la stabilita' vengono inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di aiuto astronomo conservando l'anzianita' maturata. Ai primi astronomi, che all'atto dell'inquadramento nel nuovo ruolo risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia ritenuta strettamente affine, e' consentita l'abbreviazione di tre anni del periodo di permanenza previsto per il conseguimento della qualifica di astronomo capo. Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in possesso di una anzianita' complessiva di effettivo servizio, maturata nel ruolo, maggiore di quella prevista dal precedente art. 4 per il conseguimento della qualifica nella quale viene effettuato l'inquadramento, l'eccedenza di tale anzianita' e' valutata, in ragione della meta' e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione della permanenza richiesta in quest'ultima qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore. L'abbreviazione di cui al precedente comma non e' operante nei confronti di coloro che nell'ultimo decennio, pur avendo i requisiti richiesti, non abbiano partecipato a concorsi per la promozione al grado superiore o che, avendovi partecipato, non abbiano conseguito l'idoneita'. Per i primi astronomi, che in base alla anzianita' posseduta nella qualifica conseguano l'inquadramento nella qualifica di astronomo capo, la eventuale eccedenza di anzianita', computata ai sensi del sesto comma del presente articolo, e' valutata ai fini della progressione economica. Per il personale scientifico proveniente dal ruolo degli assistenti universitari che sia stato immesso, a seguito di concorso, nel ruolo degli Osservatori astronomici direttamente nella soppressa qualifica di astronomo aggiunto, l'anzianita' di effettivo servizio raggiunta nel ruolo di provenienza e' valutata, per un massimo di quattro anni e in aggiunta alla anzianita' complessiva maturata nel ruolo degli Osservatori astronomici, ai fini del computo dell'eccedenza di anzianita' valutabile ai sensi del sesto comma del presente articolo, fermo restando il limite massimo della abbreviazione di cinque anni previsti dal comma medesimo. Nel computo della anzianita' complessiva, valutabile a norma del presente articolo, non va tenuto conto di quella relativa agli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che abbiano prodotto interruzione nel decorso della anzianita' di servizio. L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma del presente articolo, e' subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sulla attivita' scientifica svolta e sulla diligenza in servizio predisposto dal rispettivo direttore di Osservatorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art21 · fonte del testo