Art. 13 — Personale incaricato
Articolo abrogato dalla l. 25 ottobre 1977, n. 808.
Abrogato dal 24 novembre 1977
Articolo abrogato dalla l. 25 ottobre 1977, n. 808.
Abrogato dal 24 novembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 24 novembre 1977. 149 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In corrispondenza dei posti disponibili nei ruoli del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, puo' provvedersi nelle more dei relativi concorsi, al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione. I posti di ruolo vacanti dovranno essere messi a concorso entro tre anni dalla loro istituzione o vacanza. Alle persone incaricate a norma del primo comma del presente articolo e' attribuito un compenso mensile lordo commisurato al trattamento fondamentale iniziale stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale statale non di ruolo della categoria di assimilazione che sara' indicata nel decreto di cui allo stesso primo comma. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero ai rientro in servizio del titolare sostituito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1977, N. 808
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art13 · fonte del testo