Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Art. 54 — Abrogazione di norme
Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
