Sono abrogate, per la parte concernente i medici, farmacisti e veterinari incaricati, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758; nel regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 e nella legge 17 febbraio 1958, n. 111.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art54 · fonte su Normattiva