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Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, che siano in contrasto con quelle della presente legge. Al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applicano, in quanto non contrastino con le norme della presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato. I congedi straordinari e le aspettative di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi al personale di cui al precedente comma su motivato rapporto del direttore dell'Osservatorio presso il quale ciascuno risulti assegnato.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art15 · fonte del testo