Art. 16 — Organi competenti alla redazione del rapporto informativo
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore. Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo e' dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art16 · fonte del testo