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Al personale scientifico degli Osservatori astronomici proveniente, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3 dal ruolo degli assistenti universitari e' riconosciuto, all'atto del conseguimento della stabilita' e della qualifica di astronomo, il servizio prestato nel ruolo di provenienza per non piu' di quattro anni ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art18 · fonte del testo