Articolo abrogato dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16.
Abrogato dal 1 novembre 1961
Articolo abrogato dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16.
Abrogato dal 1 novembre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 1 novembre 1961. 299 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al personale scientifico di ruolo e incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano e' attribuita, con effetto dal primo luglio 1957, una indennita' mensile di ricerca scientifica. Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennita' e' corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e comunque per non piu' di dieci mesi, nella misura di lire 2750 per il personale scientifico incaricato; di lire 5500 per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; di lire 6750 per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori. Per l'esercizio finanziario 1957-58 l'indennita' e' corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non piu' di dieci mesi, in misura doppia di quella indicata nel comma precedente. Dal 1° luglio 1958 l'indennita' e' corrisposta per dodici mesi all'anno nella misura di cui al precedente comma ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Dalla stessa data del primo luglio 1958 la misura mensile dell'indennita' di ricerca scientifica e' elevata a lire 7500, 15.000 e 20.000 rispettivamente per il personale scientifico incaricato; per gli astronomi, aiuti astronomi, ricercatori e aiuti ricercatori; per gli astronomi capi, primi astronomi, ricercatore capo e primi ricercatori che non svolgano privatamente alcuna attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue. Per l'attribuzione della predetta indennita' valgono le norme previste in materia per i professori universitari. Ai professori universitari direttori degli Osservatori astronomici o dell'Osservatorio vesuviano puo' essere corrisposto, oltre l'indennita' di ricerca scientifica, lo eventuale compenso per lavoro straordinario che ad essi spetti per la loro qualita' di direttori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 26 GENNAIO 1962, N. 16
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art19 · fonte del testo