Art. 20 — Inquadramento degli insegnanti ordinari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 176 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e' attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformita' delle annesse tabelle A, B, C e in base alla anzianita' di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualita' di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova, stabilita all'art. 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo, stesso. I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianita'. Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 2. Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, e' attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo A e di ruolo B, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art20 · fonte del testo