Art. 9 — Accesso alla carriera
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria. Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale: i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti il concorso. I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi e' riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art9 · fonte del testo