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Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria. Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale: i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti il concorso. I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi e' riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art9 · fonte del testo