Art. 9 — Accesso alla carriera
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli aiuti ricercatori sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami fra laureati in fisica, fisica-matematica, scienze geologiche, scienze naturali, chimica o ingegneria. Gli esami consistono in due prove, di cui una scritta e l'altra orale: i candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti il concorso. I candidati potranno produrre i titoli scientifici di cui siano eventualmente in possesso; ai titoli stessi e' riservato un punteggio non superiore al 25 per cento del totale dei punti.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
