Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine, e della pulizia negli uffici nonche' alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Testo vigente dal 16 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art12 · fonte su Normattiva