Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Art. 38 — Soppressione dei posti aggiunti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i posti aggiunti istituiti presso l'Avvocatura dello Stato a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496. Il personale che occupa tali posti e' collocato nei posti di ruolo ordinario con la qualifica rivestita e secondo l'ordine attuale di ruolo.

Testo vigente dal 16 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art38 · fonte su Normattiva