Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato
Art. 42 — Procedura di inquadramento
All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.
Testo vigente dal 16 maggio 1964
