Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Art. 43 — Concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

Per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili per effetto della presente legge, dopo eseguito l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria ed ausiliaria tecnica e fino alla concorrenza di un terzo dei posti stessi, potranno essere indetti, una volta tanto, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato, nonche' a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sempre che' quest'ultimo personale, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un anno presso l'Avvocatura dello Stato.

Testo vigente dal 16 maggio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284~art43 · fonte su Normattiva