Art. 7 — Ruoli organici
I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico della Avvocatura dello Stato sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D ed E allegate alla presente legge, che sostituiscono quelle allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520.
Testo vigente dal 16 maggio 1964
