Le promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine, sono conferite come segue:

  • 1)quelle ad applicato, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
  • 2)quelle a capo tecnico aggiunto e da primo applicato:
  • a)nel limite di un terzo dei posti disponibili mediante concorso per esame, rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente compiuto, indette qualifiche e in quelle inferiori, almeno sei anni di effettivo servizio. La frazione di posto superiore alla meta', si considera posto intero;
  • b)per gli altri due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati, che abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, almeno otto anni di effettivo servizio;
  • 3)NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143;
  • 4)quelle a capo tecnico di 1ª classe ed a computista capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 2ª classe ed ai computisti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;
  • 5)((quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio)). 3 ((6) quelle a capo tecnico principale di la classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1962, n. 143

3

La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".

Testo vigente dal 2 maggio 1962

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1961 al 2 maggio 1962. 39 parole aggiunte.

5) quelle a capo tecnico principale aggiunto: ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, aggiunto: rispettivamente ai capi tecnici di 1ª classe aggiunto: ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio. 6) quelle a capo tecnico principale di la classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1962, n. 143

    La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art11 · fonte del testo