Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 8 — Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa

Salvo quanto disposto all'art. 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:

  • 1)Nel ruolo del personale tecnico: ((a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova;)) ((b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844)); 3
  • c)quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1ª classe, quale sia la loro anzianita' in tale qualifica;
  • d)quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1ª classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2ª classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
  • 2)Nel ruolo del personale amministrativo:
  • a)quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;
  • b)quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneita' ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla meta' si considera posto intero;
  • c)LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 OTTOBRE 1961, N. 1143;
  • d)quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;
  • e)quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1962, n. 143

3

La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".

Testo vigente dal 2 maggio 1962

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1961 al 2 maggio 1962. 41 parole tolte, 85 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: a aggiunto: a) quelle a consigliere tecnico di 1ª classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova; b) quelle a vice direttore di stabilimento tolto: di 2ª classe, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici aggiunto: di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto tolto: almeno quattro aggiunto: complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualificatolto: ;

tolto: b) quelle a vice direttore di stabilimento di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice direttori di stabilimento di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio aggiunto: ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1962, n. 143

    La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art8 · fonte del testo