Art. 23 — Personale tecnico della carriera di concetto
((I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incarichi di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza. I periti principali di 1ª e di 2ª classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione)). 3 I periti ed i periti aggiunti di 1ª e di 2ª classe sono assegnati: nei servizi delle coltivazioni, ai servizi di agenzia o di campagna come capi zona di vigilanza. Nei casi in cui non siano addetti a tali mansioni o ad altri incarichi specifici, sono assegnati ad uffici tecnici per coadiuvare il capo degli uffici stessi; nei servizi delle manifatture, saline e stabilimenti per la lavorazione del sale, a reparti di lavorazione, come capi di laboratorio qualora non siano utilizzati per altre mansioni, inerenti al ruolo di appartenenza, che siano ad essi attribuite dalla Direzione dell'opificio; nei depositi tabacchi greggi e nei depositi generi di monopolio, ai servizi di ricevimento e spedizione dei generi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 marzo 1962, n. 143
3La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che "La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961".
Testo vigente dal 2 maggio 1962
