Art. 23 — Personale tecnico della carriera di concetto
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I periti capi esercitano le mansioni e assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla Direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. I periti principali di 1ª e di 2ª classe di regola posti a capo: nei servizi delle coltivazioni, delle agenzie e dei gruppi di vigilanza; nei servizi delle manifatture e delle saline, dei reparti di lavorazione e delle officine; nei servizi di depositi tabacchi greggi e negli stabilimenti per la lavorazione del sale, sono posti a capo dei servizi tecnici qualora non siano incaricati della dirigenza. I periti ed i periti aggiunti di 1ª e di 2ª classe sono assegnati: nei servizi delle coltivazioni, ai servizi di agenzia o di campagna come capi zona di vigilanza. Nei casi in cui non siano addetti a tali mansioni o ad altri incarichi specifici, sono assegnati ad uffici tecnici per coadiuvare il capo degli uffici stessi; nei servizi delle manifatture, saline e stabilimenti per la lavorazione del sale, a reparti di lavorazione, come capi di laboratorio qualora non siano utilizzati per altre mansioni, inerenti al ruolo di appartenenza, che siano ad essi attribuite dalla Direzione dell'opificio; nei depositi tabacchi greggi e nei depositi generi di monopolio, ai servizi di ricevimento e spedizione dei generi.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 2 maggio 1962
