Art. 28 — Rapporti gerarchici
La gerarchia fra gli impiegati della stessa carriera e' determinata dalla qualifica rivestita e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. Fra il personale appartenente a carriere diverse, la gerarchia e' costituita dall'ordine delle carriere. Fra il personale amministrativo e tecnico dello stesso ordine di carriera, la gerarchia e' stabilita dalla funzione secondo l'ordinamento degli uffici e degli stabilimenti. L'impiegato investito delle funzioni della qualifica superiore ha l'autorita', le facolta' ed i doveri inerenti a questa qualifica.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
