Art. 27 — Facoltà d'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato puo' essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine. Agli uffici della Direzione generale e' assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
