Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 27 — Facoltà d'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato puo' essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine. Agli uffici della Direzione generale e' assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art27 · fonte del testo