Il congedo ordinario e' accordato:

  • 1)ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici dal direttore generale;
  • 2)al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;
  • 3)ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;
  • 4)al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici. I congedi straordinari, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art29 · fonte del testo