Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Art. 29 — Congedi
Il congedo ordinario e' accordato:
- 1)ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici dal direttore generale;
- 2)al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;
- 3)ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;
- 4)al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici. I congedi straordinari, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
