Art. 49 — Esami di idoneità per impiegati in particolari situazioni
L'esame di idoneita' previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sara' indetto, per il conferimento delle promozioni alla qualifica di perito nella carriera tecnica di concetto ed a quelle di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, nelle carriere esecutive tecnica e d'ordine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi di esame e la composizione delle Commissioni esaminatrici sono stabiliti con determinazione del Consiglio di amministrazione. Le disposizioni di cui all'art. 1 sopracitato sono estese agli impiegati delle carriere esecutive tecnica e di ordine, provenienti (dai corrispondenti soppressi ruoli di gruppo C dell'Amministrazione autonoma dei monoposti di Stato in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che a tale data rivestivano la qualifica di salariati di ruolo e sono stati addetti in via continuativa a mansioni impiegatizie. Tale servizio e' considerato utile ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per l'ammissione anche al concorso per esame speciale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.
Testo vigente dal 29 dicembre 1956
