I concorsi per l'ammissione in carriera, nonche' i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte. In tal caso i concorsi e gli esami medesimi si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art50 · fonte del testo