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Ai direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale e' stabilita dall'annessa tabella C: la prima classe di stipendio e' attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art10 · fonte del testo