La presente legge non si applica nei confronti:

  • a)dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • b)delle categorie di personale previste dall'articolo 8, lettera c), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 583, e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, tabella A;
  • c)dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.

Testo vigente dal 5 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-28;20~art4 · fonte su Normattiva