Art. 11 — Personale direttivo e insegnante degli istituti dei sordomuti
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Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti e' attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari. Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti e' attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
