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Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio di cui al comma precedente sono valutabili le maggiorazioni di anzianita' per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonche' la maggiorazione - a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato - per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle leggi in vigore.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art13 · fonte del testo