Art. 60 — Prolungamento del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei riguardi del personale che abbia riportato le qualificazioni di "mediocre" o di "insufficiente", il periodo normale per la concessione del prossimo aumento periodico di stipendio e' prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'una o l'altra qualificazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art60 · fonte del testo