Art. 15 — Carriera degli ispettori centrali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichita' e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma e' esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art15 · fonte del testo