Art. 15 — Carriera degli ispettori centrali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichita' e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma e' esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
