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Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichita' e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma e' esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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