Art. 3 — Concorsi per merito distinto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1965 al 16 dicembre 2010. 529 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto. I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto Ministeriale per materia o gruppo di materie. I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianita' indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio. Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio e' per esame e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe e' per soli titoli. L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione. La Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione, non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi. Il concorso per esami e per titoli non puo' essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la Votazione minima stabilita dal precedente comma. Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attivita' culturale svolta dall'insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attivita' professionale. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi. La tabella per la valutazione dei titoli e' predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e, di cultura. Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art3 · fonte del testo