Art. 4 — Requisiti per l'ammissione ai concorsi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1960 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:
tolto: a) si trovino a non piu' di tre anni di distanza, dal compimento della anzianita' richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;
tolto: b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;
tolto: c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "valente" o a quella corrispondente di "distinto". Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti e' computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a). Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165~art4 · fonte del testo