Art. 9 — Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria
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Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale e' quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di prima categoria. Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale e' quella, stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di seconda categoria. La prima classe di stipendio e' attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
