[1]Il concorso e' indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

[2]Il decreto deve indicare:

  • a)l'istituto o servizio cui si riferisce il concorso e il numero dei posti da ricoprire;
  • b)i documenti da esibire;
  • c)i termini per la presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai successivi articoli 11 e 12;
  • d)i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 10.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art6 · fonte su Normattiva