[1]Il medico incaricato e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura. Il medico incaricato puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:

  • a)a procedimento penale e la natura del reato scrittogli sia particolarmente grave;
  • b)a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.

[2]La sospensione di cui al precedente comma e' disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia. Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 577/1989

    Questione infondata
    22 dicembre 1989

    Diversamente dagli impiegati civili dello Stato, i medici incaricati che prestano servizio presso gli istituti di prevenzione e pena possono esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi, sicché la disposizione che esclude la corresponsione di alcun assegno durante la sospensione cautelare non appare ne' iniqua ne' irragionevole. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 27, ultimo comma, L. 9 ottobre 1970 n. 740, nella parte in cui vieta la corresponsione degli assegni alimentari ai medici sospesi cautelarmente dal servizio).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 27 Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art27 · fonte su Normattiva