Art. 30 — Comunicazione dei provvedimenti in materia disciplinare
I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici. I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
