I provvedimenti relativi alla irrogazione della sanzione di cui al precedente articolo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall'incarico sono comunicati dall'organo che ha emanato il provvedimento al competente ordine dei medici. I provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio dell'ordine dei medici a carico dei medici incaricati debbono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art30 · fonte su Normattiva