Art. 37 — Cessazione dall'incarico per soppressione di posto
Il medico incaricato cessa dall'incarico in caso di soppressione dell'istituto o servizio cui e' addetto ovvero di soppressione di posti presso l'istituto o servizio stessi. In tale ultima ipotesi la cessazione riguarda i medici aventi minore anzianita' di incarico. Al medico cessato dall'incarico ai sensi del precedente comma spetta l'indennita' prevista dal successivo articolo 40.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
