All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennita' di anzianita', a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilita' in cui esso e' ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonche' i periodi la cui valutazione ai fini stessi e' ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonche' i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3102/2026

    12 febbraio 2026
    • ENTI PUBBLICI
    • PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

    L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

    Art. 13 · Art. 2120 c.c. · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/2024

    Questione infondata
    26 aprile 2024

    Gli avvocati dipendenti degli enti pubblici costituiscono un unicum e pertanto non possono essere paragonati ad altre categorie di dipendenti. Ciò che li distingue dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine. (Precedente: S. 33/2009 - mass. 33162).Le c.d. propine spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato sono di natura variabile perché dipendenti dalla sorte del contenzioso, hanno carattere premiale e non intaccano lo stipendio tabellare, che costituisce il nucleo del profilo retributivo della categoria interessata. (Precedenti: S. 128/22 - mass. 44943; S. 236/17 - mass. 42144).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, che – nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente diritto vivente –, non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, neanche in parte, nel calcolo dell’indennità di anzianità a costoro spettante. La qualificazione oggetto di censura valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato, che deve essere inteso non come sinonimo di retribuzione, ma nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego. Tale nozione collima anche con le esigenze di uniformità e di razionalizzazione che permeano le previsioni che detta legge dedica al trattamento di quiescenza, e il suo carattere tassativo trova riscontro in altre discipline sui trattamenti di fine servizio anteriori alla privatizzazione del pubblico impiego. L’opzione interpretativa sottesa alla disposizione censurata non si espone dunque a rilievi di anacronismo soltanto perché, in un contesto ormai ispirato al paradigma privatistico e caratterizzato dal «dominio» della fonte collettiva, per i dipendenti assunti nel vigore del regime anteriore alla contrattualizzazione del lavoro pubblico continua ad applicarsi una disciplina di natura pubblicistica. Né merita accoglimento la questione con cui è dedotta la violazione del principio di eguaglianza, poiché il rimettente, nel porre a raffronto i dipendenti degli enti pubblici non economici appartenenti al ruolo professionale legale e i dipendenti dei medesimi enti – e, in particolare, i lavoratori con qualifica dirigenziale – che non svolgono funzioni legali, non ha considerato che le posizioni in comparazione sono del tutto eterogenee. È, infine, da escludersi anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost.: la difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione, stante la natura premiale dei compensi in questione, che nel loro ammontare complessivo assumono una funzione remunerativa della complessiva produttività degli appartenenti al ruolo professionale legale dell’ente pubblico. Va inoltre ribadito che, in tale contesto normativo, spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto del principio di eguaglianza e delle garanzie sancite dall’art. 36 Cost., la base retributiva delle singole indennità di fine servizio nonché i modi e la misura delle stesse). (Precedenti: S. 244/2014 - mass. 38149; S. 278/1995 - mass. 21654; S. 251/74 - mass. 7464).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 305/1990

    Questione inammissibile
    19 giugno 1990

    Del tutto conforme alle ordinanze nn. 217/1990 e 218/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 217/1990

    Questione inammissibile
    19 aprile 1990

    Secondo l'indirizzo giurisdizionale consolidatosi in ordine ad analoghe questioni relative al mancato computo dell'indennità integrativa speciale, nella indennità di buonuscita - già riconosciute inammissibili e, successivamente, manifestamente inammissibili - va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici - nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale - la misura dei vari tipi d'indennità dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Non è quindi comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, ne' con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. - appartenendo essi a sistemi differenziati - dovendosi comunque reiterare al legislatore, cui compete l'attuazione della progressiva omogeneizzazione dei trattamenti, il pressante invito in tal senso già formulato nell'ord. n. 143 del 1990. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 220/1988; O. nn. 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art13 · fonte su Normattiva