Per le esigenze del servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e di pena, indicati nella tabella E allegata alla presente legge, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di almeno tre infermieri muniti del certificato di abilitazione, in modo da garantire nelle ventiquattro ore un servizio continuativo. L'infermiere addetto al servizio di guardia deve prestare la propria opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto e non puo' essere utilizzato per due turni di guardia consecutivi. Egli e' tenuto alla osservanza delle vigenti disposizioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansioni previste dalle vigenti disposizioni relative al servizio infermieristico negli istituti di prevenzione e di pena, ad osservare le prescrizioni impartite dall'autorita' amministrativa dirigente l'istituto concernenti la organizzazione del servizio infermieristico stesso, nonche' le relative modalita' di svolgimento non riflettenti questioni di carattere tecnico. Per le questioni di carattere tecnico e' tenuto a osservare le prescrizioni impartite dal personale medico. Agli infermieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennita' o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanita' e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni delle organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/2015

    Questione infondata
    7 maggio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, impugnato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, Cost., in quanto non consente di qualificare il rapporto di lavoro dell'incaricato di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena come rapporto di lavoro subordinato e, comunque, prevede per dette prestazioni unicamente un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale. La disciplina degli infermieri incaricati presenta evidenti assonanze con quella (già scrutinata) dei medici incaricati: si tratta di un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo, con una scelta che non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso. Dalla lettera della legge - che esclude a chiare lettere l'esistenza della subordinazione - e dalle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione e gli infermieri - che denominano espressamente come "libero-professionale" il rapporto di lavoro in esame - di deduce che la condizione degli infermieri incaricati non può essere assimilata a quella degli infermieri dipendenti di ruolo in quanto mancano, con riferimento ai primi, quei vincoli di esclusività e incompatibilità che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti e si riverberano sulla sua diversa disciplina. Inoltre, il rapporto di lavoro degli incaricati presenta connotazioni peculiari, che ne condizionano la conformazione legale tipica e costituiscono la ragion d'essere della sua specialità. Nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione. Pertanto, la norma censurata, nella qualificazione del tipo negoziale, non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato. Essa pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all'inserimento degli infermieri nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena. - Sulla "particolarità" del rapporto di lavoro dei medici incaricati, connotato dai tratti distintivi dell'autonomia e, in particolare, della parasubordinazione, v. le citate sentenze nn. 577/1989 e 149/2010.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art53 · fonte su Normattiva